La recente Sentenza del TAR/Lazio, in accoglimento delle tesi SNA, ha introdotto le seguenti novità immediatamente applicabili:
- non devono essere più comunicati alle mandanti i rapporti di collaborazione in essere; (Art.42 reg.40 comma 4bis))
- nell’elenco delle imprese che i distributori devono mettere a disposizione dei clienti nei propri locali, anche avvalensosi di apparecchiature tecnologiche, non è più richiesto l’indicazione delle compagnie con le quali l’intermediario ha rapporti di affari sulla base di una collaborazione orizzontale per le quali egli riveste il ruolo di intermediario proponente. (art.56 Reg.40) L’informativa relativa alla modalità con la quale l’intermediario distribuisce la polizza ( con mandato diretto o con collaborazione orizzontale) dovrà essere riportata solo sull’allegato 4 o 4bis in funzione del contratto offerto al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
- Non è più richiesta la dichiarazione di coerenza, da parte dell’intermediario, salvo i prodotti di investimento IBIP. (art.58 Reg.40 comma 4bis)