OAM E IVASS – COLLABORATORI –

Un Intermediario iscritto al RUI/IVASS Sezione B  non può iscrivere un collaboratore già Iscritto negli elenchi OAM ( Organismo  Agenti e MEDIATORI).

Tale iscrizione viola quanto disposto  dall”Art. 17, comma 4 -ter -, del D.Lgs 13 Agosto 2010, n. 141, che recita :

” l’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, né con l’attività di consulente finanziario di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n,58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all’art. 18-ter del predetto decreto legislativo “.

Si ricorda che la violazione comporta iniziative di OAM di carattere sanzionatorio ai sensi degli art. 128-duodecies, comma 1, e 145-bis, comma 1, del D.lgs. n, 385/1993.