L’art. 37 dell’Accordo Nazionale Agenti di Assicurazioni al 1 Comma recita: ” E’ riconosciuto all’Impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le indennità
dovute all’agente cessato o ai suoi eredi, come pure per le indennità dovute all’agente nei casi previsti dagli Art. 8 e 8BIS (Scorpori). ”
Orbene, quando la Mandante ci trasmette il valore della rivalsa, MAI e ripeto MAI è accompagnata dallo sviluppo dei conteggi o dalla prova di quanto richiede.
Vediamo come si calcola la rivalsa di un PTF proveniente da un agente cessato da affidare a due agenti subentranti. ( caso: agente scorporato con inizio di un nuovo mandato,
rivalsa a se stesso, e parte affidato ad un nuovo agente oppure già esistente)
I Parametri da considerare sono i seguenti:
1° parametro : Monte premi del PTF = 100
2° parametro: Indennità percepita dall’Agente Uscente = 10
3° valore del PTF da scorporare ( Rami previsti dall’Art. 24 Ana) = 30
Valore del PTF = 100 – Valore da Scorporare = 30 – Differenza rimasta 70 da affidare all’agente restante
Valore dell’Indennità liquidata all’Agente Uscente pari a 10 sarà conteggiata sul PTF rimanente al 70; la differenza 30 su quello da scorporare.
Indennità 10 x 70% = 7
Indennità 10x 30% = 3
I singoli valori verranno rateizzati max 6/anni, facoltà dell’impresa a 8-9-12 annualità se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 16 anni, come previsto dal II Comma del suddetto articolo, interessi al 3%, ultimamente alcune Imprese il tasso è stato rivisto al ribasso.
STUDIO PRAD